La presente Appendice costituisce parte integrante del Contratto ed è sottoscritta da:
Costituenti singolarmente una "Parte" e nel loro insieme le "Parti".
Preambolo
POICHÉ l'Importatore dei Dati fornisce servizi di software professionale, computer, e relativi servizi (come browser con funzioni di ricerca avanzata);
POICHÉ in conformità al Contratto, l'Importatore dei Dati ha acconsentito a fornire all'Esportatore dei Dati i servizi specificati nel Contratto (i "Servizi");
POICHÉ, fornendo i Servizi, l'Importatore dei Dati riceve o beneficia dell'accesso alle informazioni dell'Esportatore dei Dati o alle informazioni di altre persone che intrattengono una (potenziale) relazione con l'Esportatore dei Dati, tali informazioni possono essere qualificate come dati personali ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione degli individui riguardante il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati ("GDPR") e di altre leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
POICHÉ la presente Appendice contiene i termini e le condizioni applicabili alla raccolta, al trattamento, e all'utilizzo di tali dati personali da parte dell'Importatore dei Dati in qualità di agente autorizzato al trattamento dei dati dell'Esportatore dei Dati, per garantire che le Parti ottemperino alla legge applicabile in materia di protezione dei dati;
PERTANTO, e per consentire alle Parti di continuare la loro relazione nel rispetto delle leggi, le Parti hanno stipulato la presente Appendice come segue:
Parte 1
1. Struttura del documento e definizioni
1.1 Struttura
La presente Appendice comprende diverse parti come segue:
Parte 1: | contiene disposizioni generali, per esempio riguardanti le definizioni utilizzate nella presente Appendice, la conformità alle leggi locali, la durata, e la risoluzione
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Parte 2: | contiene il corpo del documento Clausole Contrattuali Standard senza emendamenti
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Appendice 1.1 della Parte 2: | contiene i dettagli delle operazioni di trattamento fornite dall'Importatore dei Dati all'Esportatore dei Dati in qualità di agente autorizzato al trattamento dei dati (incluso il trattamento, la natura e lo scopo del trattamento, il tipo di dati personali, e le categorie delle persone interessate) ai sensi della presente Appendice |
Appendice 2 della Parte 2: | contiene una descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative dell'Importatore dei Dati, che si applicano in relazione a tutte le attività di trattamento descritte nell'Appendice 1.1 della Parte 2
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Parte 3: | contiene le firme delle Parti vincolate alla presente Appendice e identifica ogni Importatore dei Dati
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1.2 Terminologia e definizioni
Per le finalità della presente Appendice, sono applicabili la terminologia e le definizioni utilizzate dal GDPR (Nel corpo del documento Clausola Contrattuale Standard nella Parte 2, dove i termini definiti non sono in maiuscolo).
"Stato Membro" | indica un paese appartenente all'Unione Europea o all'Area Economica Europea
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"Categorie speciali di dati (personali)" | si riferisce ai dati personali che rivelano origine etnica o razziale, opinioni politiche, credo religioso o filosofico, o appartenenza sindacale, e dati genetici, biometrici, se trattati allo scopo di identificare una persona in modo univoco, dati riguardanti la salute, dati riguardanti la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona
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"Clausole Contrattuali Standard" | indica le Clausole Contrattuali Standard per il trasferimento dei dati personali di agenti incaricati del trattamento istituiti in paesi terzi, ai sensi della Decisione 2010/87/EU della Commissione del 5 Febbraio 2010, che è stata emendata dalla Decisione di Esecuzione (EU) 2016/2297 della Commissione del 16 Dicembre 2016 |
“Incaricato del Trattamento” | indica qualsiasi agente incaricato del trattamento dei dati, situato all'interno o al di fuori dell'EU/EEA, che accetta di ricevere dall'Importatore dei Dati o da qualsiasi altro incaricato dell'Importatore dei Dati, dati personali al fine esclusivo di trattare attività da svolgersi da parte dell'Esportatore dei Dati a seguito del trasferimento conformemente alle istruzioni dell'Esportatore dei Dati, ai termini della presente Appendice e al Contratto con l'Importatore dei Dati
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2. Obblighi dell'Esportatore dei Dati
2.1 L'Esportatore dei Dati ha l'obbligo di assicurare il rispetto di tutti gli obblighi applicabili in base al GDPR e di tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati che si applicano all'Esportatore dei Dati e di dimostrare tale rispetto come richiesto dall'Articolo 5 (2) del GDPR. L'Esportatore dei Dati garantisce che l'Importatore dei Dati ha ottenuto il previo consenso delle persone interessate nel rispetto dell'Articolo 6(a) del GDPR e che ha adempiuto al suo obbligo di informare le persone interessate in conformità agli Articoli 13 e 14 del GDPR.
2.2 L'Esportatore dei Dati deve fornire all'Importatore dei Dati i rispettivi file delle attività di trattamento in conformità all'Articolo 30 (1) del GDPR relativo ai Servizi ai sensi della presente Appendice, nella misura necessaria all'Importatore dei Dati per rispettare l'obbligo di cui all'Articolo 30 (2) del GDPR.
2.3 L'Esportatore dei Dati deve incaricare un funzionario o un rappresentante per la protezione dei dati nella misura richiesta dalla legge applicabile sulla protezione dei dati. L'Esportatore dei Dati ha l'obbligo di fornire i dettagli di contatto dell'agente o del rappresentante per la protezione dei dati, se esistente, all'Importatore dei Dati.
2.4. L'Esportatore dei Dati conferma prima del completamento del trattamento, accettando la presente Appendice, che le misure di sicurezza tecniche e organizzative dell'Importatore dei Dati, come stabilito in Appendice 2 fino alla Parte 2, sono appropriate e sufficienti a proteggere i diritti delle persone interessate e conferma che l'Importatore dei Dati fornisce sufficienti garanzie a tale riguardo.
3. Conformità alla legge locale
Al fine di rispettare i requisiti dell'implementazione degli agenti di trattamento ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, si applicano i seguenti emendamenti:
3.1 Istruzioni
3.2 Obblighi dell'Importatore dei Dati
3.3 Diritti delle persone interessate
3.4 Sub-trattamento
3.5 Scadenza
La scadenza della presente Appendice è identica alla data di scadenza del Contratto corrispondente. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Appendice, i diritti e doveri relativi alla terminazione sono gli stessi di quelli contenuti nel Contratto.
4. Limitazione di Responsabilità
4.1 Ognuna delle parti gestisce i propri obblighi ai sensi della presente Appendice e della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
4.2 Qualsiasi responsabilità relativa alla violazione degli obblighi ai sensi della presente Appendice o della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati è soggetta e regolata dalle disposizioni sulla responsabilità stabilite nel o applicabili al Contratto, salvo quanto diversamente stabilito nella presente Appendice. Se la responsabilità è regolata dalle disposizioni sulla responsabilità stabilite nel o applicabili al Contratto, per calcolare i limiti di responsabilità o determinare l'applicazione di altre limitazioni di responsabilità, qualsiasi responsabilità derivante dalla presente Appendice deve essere considerata come derivante dal Contratto.
5. Disposizioni generali
5.1 In caso di incongruenze o discrepanze tra la Parte 1 e la Parte 2 della presente Appendice, prevale la Parte 2. Specificamente, anche in tale eventualità, la Parte 1 che esula semplicemente dalla Parte 2 (per esempio i termini delle Clausole Standard) senza contraddirla rimane valida.
5.2 Nel caso di discrepanze rilevate tra le disposizioni della presente Appendice e quelle di altri contratti vincolanti le parti, la presente Appendice prevale per quanto concerne gli obblighi di protezione dei dati delle parti. In caso di dubbio su quali clausole negli altri contratti riguardino gli obblighi di protezione dei dati delle parti, prevale la presente Appendice.
5.3 Laddove una qualsiasi disposizione della presente Appendice risulti inapplicabile o non valida, il resto della presente Appendice rimarrà in vigore a tutti gli effetti. La disposizione inapplicabile o non valida sarà (i) emendata per garantirne la validità e l'applicabilità, preservando al contempo le intenzioni delle parti, o - laddove ciò non fosse possibile - (ii) interpretata come se la parte inapplicabile o non valida non sia mai stata parte del contratto. Quanto sopra si applica inoltre in caso di una omissione nella presente Appendice.
5.5 Nella misura necessaria, le Parti possono richiedere emendamenti alla Parte 1, Clausola 3 (Conformità alla legge locale) o ad altre parti dell'Appendice per conformarsi a interpretazioni, direttive, od ordini emanati dalle autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione Europea, a disposizioni nazionali di attuazione, o a qualsiasi altro sviluppo legale riguardante il GDPR o altre condizioni di delega a qualsiasi entità coinvolta nel trattamento dei dati e in particolare per quanto concerne l'utilizzo di Clausole Contrattuali Standard nel GDPR. I termini delle Clausole Contrattuali Standard non possono essere modificate o sostituite se non su espressa approvazione da parte dell'Unione Europea (per esempio con nuove clausole e standard adeguati per la protezione dei dati).
5.6 Qualsiasi riferimento nella presente Appendice alle "Clausole" è da intendersi riferito a tutte le disposizioni della presente Appendice salvo laddove diversamente specificato.
5.7 La scelta della legge nella Parte 2, Clausola 9 si applica all'intero Contratto.
6. Dati personali trasmessi e trattati dalle parti per scopi personali (trasferimento dal responsabile del trattamento al responsabile del trattamento)
6.1 Le Parti sono pienamente consapevoli che certi dati personali saranno trasferiti dall'Esportatore dei Dati all'Importatore dei Dati e viceversa, e che tali dati sono trattati da ogni Parte per le proprie finalità. In riferimento a tali dati personali, ciò non influisce sulle altre disposizioni della presente Appendice (fatta eccezione per la presente Clausola 6).
6.2 L'Esportatore dei Dati può trasferire dati personali relativi allo staff dell'Importatore dei Dati all'Importatore dei Dati, incluse informazioni su incidenti di sicurezza, o qualsiasi altro documento o file creato o istituito dall'Esportatore dei Dati in connessione ai Servizi forniti dallo staff dell'Importatore dei Dati. L'Importatore dei Dati può trattare tali dati personali per le proprie finalità, in particolare nell'esercizio delle proprie relazioni professionali con il personale dell'Importatore dei Dati per il controllo qualità e la formazione, o per scopi commerciali.
6.3. L'Importatore dei Dati può trasferire dati personali all'Esportatore dei Dati, inclusi il nome e i dettagli di contatto del personale dell'Importatore dei Dati. L'Esportatore dei Dati può trattare tali dati personali per le proprie finalità.
6.4 Entrambe le parti sono tenute a rispettare ogni legge applicabile in materia di protezione dei dati, incluso il GDPR, nella raccolta, nel trattamento, e nell'utilizzo di tali dati personali ricevuti dall'altra parte ai sensi della Clausola 1 della Parte 1. In particolare, entrambe le Parti sono tenute ad adottare misure di sicurezza adeguate, fornendo un livello di protezione simile a quello delle misure di sicurezza stabilite in Appendice 2 della Parte 2. Qualsiasi accesso a tali dati personali è limitato alla necessita di conoscerli.
6.5 Entrambe le Parti devono eliminare tali dati personali il più presto possibile in seguito al raggiungimento degli obiettivi.
Parte 2
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 Febbraio 2010
in merito alle clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati personali a Incaricati del Trattamento stabiliti in paesi terzi ai sensi della Direttiva 95/46/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio
Clausola 1
Definizioni
Ai sensi delle clausole:
a) 'dati personali', 'categorie speciali di dati', 'trattamento/trattamento', 'responsabile', 'incaricato', 'persona interessata' e 'autorità di controllo' hanno gli stessi significati di cui alla Direttiva 95/46/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre1995 sulla protezione degli individui nei riguardi del trattamento di dati personali e della libera circolazione di tali dati (1);
b) l''Esportatore dei Dati' è il Responsabile del Trattamento che trasferisce i dati personali;
c) l''Importatore dei Dati' è l'Incaricato del Trattamento che accetta di ricevere dall'Esportatore dei Dati i dati personali da trattare per conto dell'Esportatore dei Dati dopo il trasferimento nel rispetto delle sue istruzioni e ai sensi dei presenti termini e delle presenti clausole e che non è soggetto al meccanismo di un paese terzo per garantire un'adeguata protezione ai sensi dell'Articolo 25(1) della Direttiva 95/46/EC; (d) 'Incaricato del Trattamento' si intende l'Incaricato del Trattamento coinvolto dall'Importatore dei Dati o da qualsiasi altro Incaricato del Trattamento dell'Importatore dei Dati che acconsente a ricevere dall'Importatore dei Dati o da qualsiasi altro Incaricato del Trattamento dell'Importatore dei Dati i dati personali esclusivamente per attività di trattamento da svolgere per conto dell'Esportatore dei Dati dopo il trasferimento nel rispetto delle istruzioni dell'Esportatore dei Dati, ai sensi delle condizioni stabilite nelle presenti Clausole e ai sensi dei termini del subappalto scritto del contratto per il trattamento dei dati;
e) "legge applicabile in materia di protezione dei dati" indica la legislatura che protegge i diritti fondamentali e le libertà degli individui, incluso il diritto alla privacy per quanto concerne il trattamento di dati personali, e che si applica a un responsabile nello Stato Membro dove è istituito l'Esportatore dei Dati;
f) “misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza" indica le misure volte alla protezione dei dati personali contro la distruzione illegale o la perdita accidentale, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso, in particolare laddove il trattamento coinvolga la trasmissione dei dati a mezzo di reti, e contro tutte le altre forme illegali di trattamento.
Clausola 2
Dettagli del trasferimento
I dettagli del trasferimento, incluse, ove opportune, le categorie speciali di dati personali, sono specificati in Appendice 1, che costituisce parte integrante delle presenti clausole.
Clausola 3
Clausola del terzo beneficiario
1. La persona interessata può far valere contro l'Esportatore dei Dati la presente Clausola, la Clausola 4 da (b) fino a (i), La Clausola 5 da (a) fino a (e) e da (g) fino a (j), La Clausola 6 (1) e (2), la Clausola 7, La Clausola 8(2) e le Clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario
2. La persona interessata può far valere la presente Clausola, la Clausola 5 da (a) fino a (e) e (g), la Clausola 6, la Clausola 7, la Clausola 8 (2) e le Clausole da 9 a 12 contro l'Importatore dei Dati laddove l'Esportatore dei Dati sia fisicamente scomparso o abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, fatto salvo il caso in cui tutti i suoi obblighi legali siano strati trasferiti, tramite contratto o per effetto di legge, all'organo successore, a cui pertanto ritornano i diritti e gli obblighi dell'Esportatore dei Dati, e contro cui la persona interessata può pertanto far valere le suddette clausole.
La persona interessata può far valere la presente Clausola, la Clausola 5 da (a) fino a (e) e (g), la Clausola 6, la Clausola 7, la Clausola 8 (2) e le Clausole da 9 a 12 contro l'Incaricato del Trattamento, ma solo nei casi in cui l'Esportatore dei Dati e l'Importatore dei Dati siano fisicamente scomparsi, abbiano cessato di esistere giuridicamente o siano divenuti insolventi, fatto salvo il caso in cui tutti gli obblighi legali dell'Esportatore dei Dati siano stati trasferiti, tramite contratto o per effetto di legge, al successore legale, che pertanto acquisisce i diritti e gli obblighi dell'Esportatore dei Dati, e contro cui la persona interessata può pertanto far valere tali clausole. Tale responsabilità dell'Incaricato del Trattamento deve essere limitata alle sue attività di trattamento ai sensi delle presenti clausole.
4. Le parti non obiettano alla rappresentazione della persona interessata da parte di un'associazione o di un altro ente secondo sua volontà e laddove consentito dalla legge nazionale.
Clausola 4
Obblighi dell'Esportatore dei Dati
L'Esportatore dei Dati accetta e garantisce quanto segue:
a) il trattamento, incluso l'effettivo trasferimento di dati personali, è stato e continuerà ad essere svolto conformemente alle disposizioni rilevanti della legge applicabile sulla protezione dei dati (e, laddove applicabile, si è data notifica alle autorità competenti dello Stato Membro in cui ha sede l'Esportatore dei Dati) e non infrange le rilevanti disposizioni di quello Stato;
b) di aver istruito, e che istruirà per la durata dei servizi di trattamento dei dati personali, l'Importatore dei Dati a trattare i dati personali trasferiti solo per conto dell'Esportatore dei Dati e conformemente alla legge applicabile sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;
c) l'Importatore dei Dati fornirà sufficienti garanzie riguardanti le misure di sicurezza tecniche e organizzative specificate in Appendice 2 al presente contratto;
d) a seguito della valutazione dei requisiti della legge applicabile sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono adeguate a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illegale, la perdita accidentale, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso, in particolare laddove il trattamento coinvolga la trasmissione di dati attraverso una rete, e contro tutte le forme illegali di trattamento, e garantiscono un livello di sicurezza appropriato ai rischi rappresentati dal trattamento e dalla natura dei dati da proteggere, con particolare riguardo per il livello di tecnologia e il costo d'implementazione;
e) garantirà la conformità alle misure di sicurezza;
f) laddove il trasferimento riguardi categorie speciali di dati, la persona interessata è stata informata o sarà informata prima del trasferimento, o il più presto possibile a seguito del trasferimento che i suoi dati possono essere trasferiti a un paese terzo che non offre un livello adeguato di protezione ai sensi della Direttiva 95/46/EC;
g) provvederà a inoltrare qualsiasi notifica ricevuta dall'Importatore dei Dati o da qualsiasi Incaricato del Trattamento ai sensi delle Clausole 5 (b) e 8 (3) all'autorità di controllo della protezione dei dati laddove decida di continuare il trasferimento o di revocare la sua sospensione;
h) deve rendere disponibile alle persone interessate, laddove ne facciano richiesta, una copia delle presenti Clausole, a eccezione dell'Appendice 2, e una descrizione sommaria delle misure di sicurezza, e una copia di qualsiasi ulteriore accordo di subappalto, concluso ai sensi delle presenti Clausole fatto salvo laddove le Clausole o l'accordo contengano informazioni commerciali, nel qual caso tali informazioni possono essere omesse;
i) in caso di subappalto della procedura di trattamento dei dati, l'attività di trattamento è svolta conformemente alla Clausola 11 da un Incaricato del Trattamento che fornisca un livello di protezione dei dati personali e dei diritti della persona interessata almeno uguale a quello dell'Importatore dei Dati ai sensi delle presenti Clausole; e
j) garantirà il rispetto della Clausola 4 da (a) a (i).
Clausola 5
Obblighi dell'Importatore dei Dati
L'Importatore dei Dati accetta e garantisce quanto segue:
a) tratterà i dati personali solo per conto dell'Esportatore dei Dati e conformemente alle istruzioni dell'Esportatore dei Dati e alle presenti clausole; laddove impossibilitato ad adempiere per qualsiasi motivo, accetta di informare l'Esportatore dei Dati della propria impossibilità, nel qual caso l'Esportatore dei Dati può sospendere il trasferimento dei dati e/o terminare il contratto;
b) non ha motivo di ritenere che la legge applicabile impedisca di eseguire le istruzioni fornite dall'Esportatore dei Dati e gli obblighi spettanti ai sensi del contratto, e laddove tale legge sia soggetta a una modifica che possa avere un effetto materiale avverso sulle garanzie e sugli obblighi ai sensi delle presenti Clausole, deve notificare il cambiamento all'Esportatore dei Dati senza ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, nel qual caso l'Esportatore dei Dati può sospendere il trasferimento dei dati e/o terminare il contratto;
(c) ha implementato le misure di sicurezza tecniche e organizzative specificate in Appendice 2 prima di trattare i dati personali trasferiti;
d) notificherà all'Esportatore dei Dati senza ritardo:
i) qualsiasi richiesta vincolante di divulgazione di dati personali da parte di un'autorità di contrasto, fatto salvo laddove diversamente specificato, come un divieto penale volto a preservare la segretezza di un'indagine di polizia;
ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato; e
iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dalle persone interessate senza rispondere fatto salvo laddove sia stato autorizzato a farlo; gli amministratori
e) gestiranno tempestivamente e in modo appropriato tutte le richieste da parte dell'Esportatore dei Dati riguardanti il suo trattamento dei dati personali in trasferimento e agiranno in conformità all'opinione dell'autorità di controllo in merito al trattamento dei dati trasferiti;
f) su richiesta dell'Esportatore dei Dati, sottoporranno le sue strutture per il trattamento dei dati a una verifica delle attività di trattamento coperte dalle presenti clausole e da svolgersi da parte dell'Esportatore dei Dati o di un organo di controllo composto di membri indipendenti con le qualifiche professionali richieste, soggetto a un obbligo di riservatezza e scelto dall'Esportatore dei Dati, laddove conforme all'accordo con l'autorità di controllo;
g) renderanno disponibile alla persona interessata, laddove ne faccia richiesta, una copia delle presenti Clausole, o di qualsiasi subappalto esistente del contratto per il trattamento dei dati, fatto salvo laddove le Clausole o il contratto contengano informazioni commerciali, nel qual caso tali informazioni possono essere rimosse, a eccezione di Appendice 2, che sarà sostituita da un descrizione sommaria delle misure di sicurezza, laddove la persona interessata non possa ottenere una copia dall'Esportatore dei Dati;
h) in caso di ulteriore subappalto confidenziale del trattamento dei dati, garantirà di informare l'Esportatore dei Dati in anticipo e di ottenere il consenso scritto dell'Esportatore dei Dati;
i) i servizi di trattamento forniti dall'Incaricato del Trattamento devono essere conformi alla Clausola 11;
j) invieranno tempestivamente all'Esportatore dei dati una copia di qualsiasi subappalto dell'accordo per il trattamento dei dati stipulato ai sensi delle presenti Clausole.
Clausola 6
Responsabilità
1. Le parti accettano che qualsiasi persona interessata che abbia subito danni a causa di una violazione degli obblighi di cui alla Clausola 3 o alla Clausola 11 da una delle parti o da un Incaricato del Trattamento può ottenere dall'Esportatore dei Dati un risarcimento per il danno subito.
2. Laddove una persona interessata sia impedita a fare richiesta di risarcimento per danni di cui al paragrafo 1 contro l'Esportatore dei Dati per mancata ottemperanza da parte dell'Importatore dei Dati o del suo Incaricato del Trattamento a qualsiasi obbligo ai sensi della Clausola 3 o della Clausola 11 poiché l'Esportatore dei Dati è fisicamente scomparso, ha cessato di esistere giuridicamente o è divenuto insolvente, l'Importatore dei Dati accetta che la persona interessata possa sporgere reclamo contro di lui come se fosse l'Esportatore dei Dati, fatto salvo laddove tutti gli obblighi legali dell'Esportatore dei Dati siano stati trasferiti, tramite contratto o per effetto di legge, al suo organismo successore, contro cui la persona interessata può far valere i propri diritti. L'Importatore dei Dati non può invocare la violazione dei suoi obblighi da parte di un Incaricato del Trattamento per evitare la propria responsabilità.
3. Laddove una persona interessata sia impedita a fare ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2 nei confronti dell'Esportatore dei Dati o dell'Importatore dei Dati per una violazione da parte dell'Incaricato del Trattamento dei suoi obblighi di cui alla Clausola 3 o alla Clausola 11 perché l'Esportatore dei Dati e l'Importatore dei Dati sono fisicamente scomparsi, hanno cessato di esistere giuridicamente o sono divenuti insolventi, l'Incaricato del Trattamento accetta che la persona interessata possa sporgere reclamo contro di lui in merito alle sue attività di trattamento ai sensi delle presenti clausole come se fosse l'Esportatore dei Dati o l'Importatore dei Dati, fatto salvo il caso in cui tutti gli obblighi dell'Esportatore dei Dati o dell'Importatore dei dati siano stati trasferiti, tramite contratto o per effetto di legge, al successore legale, contro cui la persona interessata può dunque esercitare i propri diritti. La responsabilità dell'Incaricato del Trattamento deve essere limitata alle sue attività di trattamento ai sensi delle presenti clausole.
Clausola 7
Mediazione e giurisdizione
1. L'Importatore dei Dati dichiara che laddove ai sensi delle clausole, la persona interessata faccia valere contro di lui il diritto della terza parte beneficiaria e/o chieda risarcimento per il pregiudizio subito, accetterà la decisione della persona interessata:
a) di sottoporre la disputa alla mediazione di un soggetto indipendente o, laddove appropriato, dell'autorità di controllo;
b) di portare la disputa dinanzi ai tribunali dello Stato Membro in cui l'Esportatore dei Dati ha sede.
2. Le parti accettano che la scelta effettuata dalla persona interessata non pregiudica il diritto sostanziale o procedurale della persona interessata di ottenere riparazione ai sensi di altre disposizioni di legge nazionale o internazionale.
Clausola 8
Collaborazione con le autorità di controllo
1. L'Esportatore dei Dati accetta di depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo che ne faccia richiesta o laddove tale deposito sia previsto dalla legge applicabile sulla protezione dei dati.
2. Le parti accettano che l'autorità di controllo possa eseguire controlli presso l'Importatore dei Dati e qualsiasi Incaricato del Trattamento nella stessa misura e alle stesse condizioni dei controlli eseguiti presso l'Esportatore dai Dati ai sensi della legge applicabile sulla protezione dei dati.
3. L'Importatore dei Dati deve informare al più presto possibile l'Esportatore dei Dati dell'esistenza di legislazione riguardante l'Importatore dei Dati o qualsiasi Incaricato del Trattamento che impedisca la verifica presso l'Importatore dei Dati o qualsiasi Incaricato del Trattamento ai sensi del paragrafo 2. In tal caso, l'Esportatore dei Dati può adottare le misure previste nella Clausola 5 (b).
Clausola 9
Legge applicabile
Le clausole si applicano e sono regolate dalla legge dello Stato Membro in cui ha sede l'Esportatore dei Dati.
Clausola 10
Modifica del contratto
Le parti si impegnano a non modificare le presenti clausole. Le parti restano libere di includere altre clausole commerciali laddove ritenute necessarie, fermo restando che non contraddicano le presenti clausole.
Clausola 11
Successivo subappalto
1. L'Importatore dei Dati non può subappaltare alcuna delle sue attività di trattamento eseguite per conto dell'Esportatore dei Dati ai sensi delle presenti clausole senza il previo consenso scritto dell'Esportatore dei Dati. L'Importatore dei Dati può subappaltare i suoi obblighi ai sensi delle presenti Clausole, solo con il consenso dell'Esportatore dei Dati, attraverso un accordo scritto con l'Incaricato del Trattamento che imponga all'Incaricato del Trattamento gli stessi obblighi imposti all'Importatore dei Dati ai sensi delle presenti Clausole. Laddove l'Incaricato del Trattamento non possa adempiere ai propri obblighi sulla protezione dei dati ai sensi di quell'accordo scritto, l'Importatore dei Dati rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Esportatore dei Dati per l'adempimento di tali obblighi.
2. Il previo accordo scritto tra l'Importatore dei Dati e l'Incaricato del Trattamento deve anche includere una clausola del terzo beneficiario come stabilito nella Clausola 3 per i casi in cui la persona interessata sia impossibilitata a presentare reclamo per danni di cui alla Clausola 6 (1), contro l'Esportatore dei Dati o l'Importatore dei Dati poiché l'Esportatore dei Dati o l'Importatore dei Dati sono fisicamente scomparsi, hanno cessato di esistere giuridicamente o sono divenuti insolventi e tutti gli obblighi legali dell'Esportatore dei Dati o dell'Importatore dei Dati non sono stati trasferiti, tramite contratto o per effetto di legge, a un altro organo successore. La responsabilità dell'Incaricato del Trattamento deve essere limitata alle sue attività di trattamento ai sensi delle presenti clausole.
3. Le disposizioni relative agli aspetti della protezione dei dati del subappalto del trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 sono regolate dalla legge dello Stato Membro in cui è costituito l'Esportatore dei Dati.
4. L'Esportatore dei Dati deve tenere un elenco degli accordi dei subappalti del trattamento dei dati conclusi ai sensi delle presenti Clausole e notificati dall'Importatore dei Dati i sensi della Clausola 5(j), che deve essere aggiornato almeno una volta all'anno. Questo elenco deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo della protezione dei dati dell'Esportatore dei Dati.
Clausola 12
Obblighi al termine dei servizi di trattamento dei dati personali
1. Le parti accettano che, al completamento dei servizi di trattamento dei dati, l'Importatore dei Dati e l'Incaricato del Trattamento, a discrezione dell'Esportatore dei Dati, restituiranno tutti i dati personali trasferiti e le copie degli stessi all'Esportatore dei Dati, o distruggeranno tali dati e forniranno prova della distruzione all'Esportatore dei Dati, fatto salvo laddove la legislazione imposta all'Importatore dei Dati gli impedisca di restituire o distruggere, in tutto o in parte, i dati personali trasferiti. In quel caso, l'Importatore dei Dati assicura di garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e che smetterà di trattare attivamente i dati.
2. L'Importatore dei Dati e l'Incaricato del Trattamento assicurano che, laddove richiesto dall'Esportatore dei Dati e/o dall'autorità di controllo, sottoporranno i propri mezzi di trattamento dei dati alla verifica delle misure di cui al paragrafo 1.
Appendice 1.1 alla Parte 2
Dettagli del Trasferimento
Esportatore dei Dati
L'Esportatore dei Dati è il Cliente definito nell'Accordo Contrattuale.
Importatore dei Dati
L'Importatore dei Dati è IQUALIF ed è assegnato al trattamento dei dati, fornendo servizi all'Esportatore dei Dati.
Persone interessate
I dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie di persone interessate:
☒ Abbonati telefonici elencati nella directory universale
☐ Altri, tra cui:
Categorie dei dati
I dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie di dati:
Categorie dei dati personali delle persone interessate dell'Esportatore dei Dati in particolare,
☒ Nome completo
☒ Indirizzo portale
☒ Informazioni di contatto (e-mail, telefono, indirizzo IP, ecc.)
☒ Dettagli di attività di marketing riguardanti l'abbonato telefonico
☒ Altre, inclusi tipo di abitazione, reddito, ed età media per città fornite in modo anonimo
Categorie speciali dei dati (se applicabili)
I dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie speciali dei dati:
☒ Il trasferimento di categorie speciali di dati non è previsto
☐ Razza od origine etnica
☐ Credo religioso o filosofico
☐ Appartenenza sindacale
☐ Orientamento politico
☐ Informazioni genetiche
☐ Informazioni biometriche
☐ Informazioni sull'orientamento sessuale o sulla vita sessuale
☐ Dati sulla salute
Attività di trattamento
I dati personali trasferiti saranno soggetti alle seguenti attività elementari di trattamento:
Il trattamento svolto per conto dell'Esportatore dei Dati si basa sui seguenti principi, in particolare:
☒ Presa in carico dei prodotti o servizi offerti dall'Esportatore dei Dati
☒ L'offerta di un prodotto o servizio che la persona chiamata può richiedere
☒ Ordini ricevuti dalle persone chiamate e successivo trattamento di questi ordini
☒ Questionari di ricerca e analisi
☒ Telemarketing
☐ Altri, incluso:
L'Importatore dei Dati tratta i dati personali delle persone interessate per conto dell'Esportatore dei Dati, per fornire i seguenti servizi, e in particolare:
☒ Vendite e Marketing
☒ Altri, incluso l'aggiornamento dei database dei comuni e dei partiti politici
IQUALIF principalmente combina, centralizza e fornisce servizi all'Esportatore dei Dati. I servizi erogati dal suddetto fornitore di servizi possono essere strutturati (tra gli altri, se appropriato) attorno ai seguenti servizi accessori: (i) fornitura di applicazioni, strumenti, sistemi, e infrastruttura informatica in relazione ai centri di trattamento dei dati utilizzati, al fine di fornire e supportare i servizi, incluso il trattamento dei dati personali delle persone interessate come illustrato in precedenza, tramite tali applicazioni, strumenti, e sistemi, (ii) la fornitura di assistenza informatica, manutenzione o altri servizi relativi a tali applicazioni, strumenti, sistemi e infrastruttura informatica, incluso il potenziale accesso ai dati personali archiviati in tali applicazioni strumenti, e sistemi, e (iii) la fornitura di servizi di protezione dei dati, monitoraggio della protezione, e servizi di risposta agli incidenti, incluso il potenziale accesso ai dati personali durante la fornitura di tali servizi di protezione. IQUALIF può coinvolgere degli Incaricati al Trattamento come di seguito stabilito per fornire i servizi, inclusi i servizi accessori.
IQUALIF coinvolge fornitori di servizi esterni e terzi, che non sono sussidiari di IQUALIF, per supportare la fornitura di servizi all'Esportatore dei Dati. L'Esportatore dei Dati approva tali fornitori di servizi terzi ed esterni come sotto-entità assegnate al trattamento dei dati.
Laddove una sotto-entità coinvolta nel trattamento dei dati sia situata al di fuori dell'EU/EEA, in un paese ritenuto non in grado di fornire un adeguato livello di protezione dei dati in base a una decisione della Commissione Europea, l'Importatore dei Dati si impegnerà per ottenere un adeguato livello di protezione dei dati ai sensi del GDPR e della sezione 3.4 (iv) della Parte 1.
Appendice 2, Parte 2
Misure protettive tecniche e organizzative
L'Importatore dei Dati deve prendere le seguenti misure di protezione tecniche e organizzative confermate dall'Esportatore dei Dati, per garantire un appropriato livello di sicurezza per i diritti e la libertà degli individui, in base ai rischi. Nel valutare il livello di protezione interessato, l'Esportatore dei Dati ha considerato, in particolare, i rischi connessi al trattamento, inclusi la distruzione accidentale o dolosa, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati, o altrimenti trattati. Come chiarimento: Queste misure di protezione tecniche e organizzative non si applicano ad applicazioni, strumenti, sistemi, e/o infrastrutture informatiche forniti dall'Esportatore dei Dati.
1 Misure generali di protezione tecniche e organizzative |
1.1 Strategie generali di protezione dei dati e delle informazioni |
Occorre osservare i seguenti passaggi per seguire le strategie generali di protezione dei dati e delle informazioni: |
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1.2 Organizzazione della protezione delle informazioni |
Occorre adottare le seguenti misure per coordinare le attività di protezione di dati e informazioni: |
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1.3 Controllo dell'accesso alle aree di trattamento |
Occorre adottare le seguenti misure per impedire alle persone non autorizzate l'accesso ai sistemi di trattamento dei dati (in particolare software e hardware) quando i dati personali vengono trattati, conservati o trasmessi: |
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1.4 Controllo dell'accesso ai sistemi di trattamento dei dati |
Occorre adottare le seguenti misure per impedire l'accesso non autorizzato ai sistemi di trattamento dei dati: |
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1.5 Controllare l'accesso a particolari aree d'utilizzo dei sistemi di trattamento dei dati |
Occorre adottare le seguenti misure per garantire che le persone autorizzate all'uso dei sistemi di trattamento dei dati possano accedere soltanto ai dai pertinenti alle loro rispettive responsabilità e autorizzazioni di accesso e che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o eliminati senza autorizzazione: |
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1.6 Controllo delle trasmissioni |
Occorre adottare le seguenti misure per impedire a terze parti non autorizzate di leggere, modificare, o eliminare dati personali durante la trasmissione o il trasporto di dispositivi di archiviazione dei dati (in base al trattamento dei dati personali intrapreso): |
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1.7 Controllo dell'inserimento dei dati |
Occorre adottare le seguenti misure per garantire che sia possibile verificare e determinare se i dati personali sono stati inseriti o eliminati dai sistemi di trattamento dei dati e da chi: |
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1.8 Controllo del lavoro |
In caso di delegato trattamento di dati personali, occorre adottare le seguenti misure per garantire che tali dati siano trattati nel rispetto delle istruzioni del Supervisore: |
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1.9 Separazione dal trattamento per altri fini |
Occorre adottare le seguenti misure per garantire che i dati raccolti per altri fini possano essere trattati separatamente: |
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1.10 Pseudonimizzazione |
Occorre adottare le seguenti misure riguardanti la pseudonimizzazione dei dati personali: |
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1.11 Crittografia |
Occorre adottare i seguenti passaggi per crittografare i dati personali nelle applicazioni e trasmissioni che supportano la crittografia:
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1.12 Completezza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati |
Occorre adottare le seguenti misure per garantire la completezza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati: |
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1.13 Disponibilità dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati e la possibilità di ripristinare l'accesso e l'utilizzo di dati personali in caso di incidente tecnico o materiale |
Occorre adottare le seguenti misure per garantire la disponibilità dei sistemi di trattamento dei dei dati, e per poter ripristinare rapidamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali, in caso di incidente tecnico o materiale (in particolare garantendo che i dati personali siano protetti contro distruzione o perdita accidentali): |
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1.14 Resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati |
Occorre adottare le seguenti misure per garantire la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati: |
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1.15 Procedura per testare, valutare e stabilire regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento dei dati |
Procedura per testare, valutare e stabilire regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento dei dati. |
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Parte 3
Firme delle parti ed elenco degli Importatori dei Dati
Compilando il modulo di ordine online e convalidandolo spuntando la casella di accettazione dei termini e condizioni generali di utilizzo, si stipula il contratto che regola il rapporto tra il Cliente e IQUALIF.
Inviando il pagamento a IQUALIF il contratto si considera accettato e stipulato.
Prendere nota: Il presente testo è stato tradotto dal Francese. La versione originale in Francese, valida e legalmente vincolante, è disponibile qui.